I proprietari degli immobili ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza (costituito dalla porzione del comprensorio consortile dotata di impianti irrigui) che traggono benefici dalla presenza delle reti consortili di distribuzione dell’acqua, sono tenuti a contribuire alle spese annuali di esercizio, manutenzione ordinaria e funzionamento sostenute dal Consorzio e ciò ai sensi dell’art. 860 C.C., del R.D. 13/02/1933 n. 215, della Legge 25/09/1952 n. 991 e dalla L.R. 6/2008 (art. 9), così come precisato anche dal vigente Regolamento per l'esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno consortile
I contributi consortili sono stabiliti, pro-quota, sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dal vigente Piano di Classifica e devono essere corrisposti con le modalità ed alle scadenze determinate dall’Amministrazione consortile.
Gli utenti che utilizzano la risorsa idrica sono altresì tenuti al pagamento del contributo irriguo, stabilito, su base annuale, dall’Amministrazione consortile, ai sensi della L.R. 6/2008.
I tributi emessi annualmente dal Consorzi sono individuati con i codici tributo ‘642’ (contributo spese di manutenzione), ‘630’ (contributo spese di funzionamento’) e ‘750’ (contributo esercizio irriguo) e non possono essere frazionati; qualsiasi variazione di proprietà e/o censimento intervenuta durante l’anno di riferimento avrà effetto a partire dall’anno successivo a quello della intervenuta variazione .
I tributi consortili costituiscono oneri reali sugli immobili gravati e sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e sono deducibili dal reddito Imponibile nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia (vedi nota a margine).
il Consorzio provvede alla riscossione dei predetti tributi mediante avvisi di riscossione bonaria: le posizioni contributive non regolarizzate mediante il pagamento dell’avviso bonario sono iscritte a ruolo coattivo, ai sensi dell’art.21 del R.D. n. 215/1933, degli artt. 864, 2775, 2780 C.C. e dell’art.9 della L.R. 6/2008. In quest’ultimo caso, il Concessionario della Riscossione (attualmente costituito dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione) applicherà, al contributo, una maggiorazione quale compenso per l’attività di notificazione.
L’utente potrà comunicare al Consorzio l’esigenza di apportare eventuali aggiornamenti e/o variazioni dei dati riportati nel proprio avviso di pagamento avvalendosi della modulistica liberamente scaricabile dalla sezione ‘Servizi agli Utenti - Modulistica' ovvero prendendo contatto diretto con il personale dell’Ufficio Ruoli della Sede di Nuoro, ai recapiti telefonici riportati nella Home Page del sito.
Nota - l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013, ha chiarito che anche i contributi imposti dai Consorzi di Bonifica sugli immobili soggetti ad IMU, non affittati e non locati, sono deducibili dal reddito complessivo.
Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni sulla deducibilità del contributo di bonifica ai CAAF o a Consulenti Finanziari abilitati.