ACCESSO CIVICO
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha adottato il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato che disciplina i criteri e le modalità dell’esercizio dell’accesso civico.
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
L’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n.33/2013, consiste nel diritto di chiunque a richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle norme vigenti, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito web.
L’accesso civico “semplice”, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Dr.ssa Santina Sini).
L'istanza può essere trasmessa compilando il Modello 1 – richiesta di accesso civico, inviandola all'indirizzo PEC:
In caso di accoglimento, il Consorzio, entro 30 giorni, procede all’inserimento sul sito web dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata. Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, Dr. Massimo Curreli, l’istanza può essere trasmessa, compilando il Modello 2 – richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo, ed inviandola all'indirizzo PEC:
In caso di inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”
L’accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del d.lgs. n.33/2013. Tale tipologia di accesso civico, disciplinato dall’ art. 5, comma 2, del d.lgs. n.33/2013, è stata prevista per la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile in relazione ai dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere trasmessa compilando il Modello 3 – richiesta di accesso generalizzato, ed inviandola all'indirizzo PEC:
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione secondo le modalità previste dall’art. 6 del Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, compilando il Modello 4 – opposizione del controinteressato. In caso di accoglimento, il Consorzio provvede a trasmettere al richiedente i dati e/o i documenti richiesti. L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L'istanza di riesame può essere trasmessa, compilando il Modello 5 – richiesta riesame accesso civico generalizzato, o il Modello 6 – richiesta riesame controinteressato, ed inviandola all'indirizzo PEC:
La decisione dell'Amministrazione sulla richiesta ed il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha adottato il Regolamento in materia di accesso documentale che disciplina i criteri e le modalità dell’esercizio dell’accesso documentale ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i..
Il diritto di accesso documentale è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto dalla Legge n.241/1990.
L'istanza di accesso documentale può essere trasmessa, compilando il Modello 7 – richiesta di accesso documentale ed inviandola all'indirizzo PEC: